Sentenza 243/1982 (ECLI:IT:COST:1982:243)
Massima numero 9903
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  20/12/1982;  Decisione del  20/12/1982
Deposito del 29/12/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9901  9902  9904  9905


Titolo
SENT. 243/82 C. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROCESSUALE - EREDE O AVENTE CAUSA DELL'ORIGINARIO RICORRENTE - ISTANZA DI TRATTAZIONE DEL RICORSO - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 24 Cost. non preclude al legislatore, nell'occasione della riforma di un ordinamento processuale, la facolta` di introdurre, con norme eccezionali e transitorie, nuovi adempimenti in relazione ai giudizi pendenti, ad essi condizionando l'ulteriore prosecuzione dei giudizi stessi; inoltre la tutela del diritto di difesa, in caso di morte o di dichiarazione di incapacita` del ricorrente, e` assicurata dalla proroga del termine, e cio` anche in caso di morte o di incapacita` dell'originario ricorrente avvenute prima della scadenza del termine. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 44 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede nei riguardi dell'erede o dell'avente causa dell'originario ricorrente l'esonero dalll'obbligo di presentazione dell'istanza di trattazione del ricorso ).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte