Sentenza 243/1982 (ECLI:IT:COST:1982:243)
Massima numero 9904
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  20/12/1982;  Decisione del  20/12/1982
Deposito del 29/12/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9901  9902  9903  9905


Titolo
SENT. 243/82 D. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROCESSUALE - MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI TRATTAZIONE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - LEGGE DELEGA E LEGGE DELEGATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La legge delegata, la` dove commina una severa e rigida ipotesi di decadenza a carico del contribuente e l'estinzione del rapporto tributario, non contrasta con l'art. 76 Cost. sotto il profilo che la legge delega non conteneva nessuna previsione specifica in tal senso, quando nell'esercizio della delega il Governo doveva provvedere all'emanazione delle disposizioni transitorie e di attuazione, in relazione alla situazione creata dalla riforma del contenzioso tributario, previo parere di una commissione composta da parlamentari. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 44 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui prevede l'estinzione dei processi tributari pendenti alla data di entrata in vigore della riforma tributaria in caso di mancata presentazione dell'istanza di trattazione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte