Sentenza 243/1982 (ECLI:IT:COST:1982:243)
Massima numero 9905
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  20/12/1982;  Decisione del  20/12/1982
Deposito del 29/12/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9901  9902  9903  9904


Titolo
SENT. 243/82 E. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROCESSUALE - MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI TRATTAZIONE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - ASSISTENZA DEL DIFENSORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel caso in cui il contribuente sia stato ammesso a difendersi nella controversia tributaria sia personalmente sia con l'assistenza del difensore, non possono variare termini e decadenze processuali, a seconda che la facolta` di farsi assistere da un difensore tecnico sia stata o non esercitata dalla parte. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 44 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui commina la stessa sanzione per l'omessa presentazione dell'istanza di trattazione del ricorso sia per il contribuente assistito da difensore tecnico, sia per il contribuente che si difende personalmente).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte