Sentenza 244/1982 (ECLI:IT:COST:1982:244)
Massima numero 11438
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  20/12/1982;  Decisione del  20/12/1982
Deposito del 29/12/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 244/82. PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - GIUDIZIO PER LA CONVERSIONE DEL FALLIMENTO IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - OMESSA PREVISIONE DELLA AUDIZIONE DEI CREDITORI GIA' ISTANTI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.

Testo
Nell'ambito del giudizio per la conversione del fallimento in amministrazione straordinaria e` costituzionalmente legittima la mancata audizione dei creditori gia` istanti per la dichiarazione di fallimento, in quanto la diversita` di elementi obiettivi e soggettivi delle due procedure non consente di fonderle in un unico giudizio di cui rappresentino stati o gradi, in guisa da giustificare una sorta di perpetuatio legitimationis dei creditori gia` istanti nella procedura fallimentare nel giudizio di conversione nell'amministrazione straordinaria. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4 d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che nel giudizio per la convesione del fallimento in amministrazione straordinaria vengono sentiti dal tribunale in camera di consiglio i creditori gia` istanti per la dichiarazione di fallimento). - V. anche sent. n. 141/1970.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte