Sentenza 245/1982 (ECLI:IT:COST:1982:245)
Massima numero 9906
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
20/12/1982; Decisione del
20/12/1982
Deposito del 29/12/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9907
Titolo
SENT. 245/82 A. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - DETRAZIONI - SPESE MEDICHE ALL'ESTERO - LIMITI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 245/82 A. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - DETRAZIONI - SPESE MEDICHE ALL'ESTERO - LIMITI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Una nuova disposizione normativa che abbia lo stesso contenuto di altra gia` dichiarata incostituzionale e` soggetta alla stessa declaratoria di incostituzionalita`. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., l'art. 10, lett. d, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, come modificato dall'art. 5 della l. 13 aprile 1977 n. 114, limitatamente all'inciso "nel territorio dello Stato".
Una nuova disposizione normativa che abbia lo stesso contenuto di altra gia` dichiarata incostituzionale e` soggetta alla stessa declaratoria di incostituzionalita`. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., l'art. 10, lett. d, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, come modificato dall'art. 5 della l. 13 aprile 1977 n. 114, limitatamente all'inciso "nel territorio dello Stato".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte