Sentenza 245/1982 (ECLI:IT:COST:1982:245)
Massima numero 9907
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  20/12/1982;  Decisione del  20/12/1982
Deposito del 29/12/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9906


Titolo
SENT. 245/82 B. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - DETRAZIONI - SPESE MEDICHE ALL'ESTERO - LIMITI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE IN VIA CONSEGUENZIALE.

Testo
Una nuova disposizione normativa che abbia lo stesso contenuto di altra gia` dichiarata incostituzionale con la stessa sentenza e` soggetta, in via conseguenziale (art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87), alla medesima declaratoria di incostituzionalita`. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., l'art. 10, lett. d, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, come modificato dall'art. 5 del d.l. 31 ottobre 1980 n. 693, convertito nella l. 22 dicembre 1980 n. 891, limitatamente all'inciso "nel territorio dello Stato".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27