Ordinanza 246/1982 (ECLI:IT:COST:1982:246)
Massima numero 15106
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  20/12/1982;  Decisione del  20/12/1982
Deposito del 29/12/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 246/82. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - ACQUE PUBBLICHE - PROROGA DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUE PER USO DI FORZA MOTRICE - RICORSO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - IUS SUPERVENIENS: LEGGI 29 MAGGIO 1982, N. 308, E 7 AGOSTO 1982, N. 529 - POSSIBILE RILIEVO NEL GIUDIZIO - NECESSITA' DI SENTIRE NUOVAMENTE LE PARTI - RINVIO DELLA CAUSA A NUOVO RUOLO.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale il sopravvenire, dopo l'udienza di discussione e prima della decisione, di norme che possono essere ritenute rilevanti nella controversia, comporta la necessita' che le parti, previo rinvio della causa a nuovo ruolo, siano nuovamente sentite. (Principio affermato in seguito all'entrata in vigore, successivamente alla udienza di discussione, delle leggi 29 maggio 1982, n. 308 e 7 agosto 1982, n. 529, nel giudizio di legittimita' costituzionale del decreto legge 1 febbraio 1977, n. 13, promosso con ricorso della Regione Valle d'Aosta).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Valle d'Aosta  art. 7

Altri parametri e norme interposte