Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Posticipazione al 31 maggio 2019 del termine di approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all'art. 18, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 118 del 2011, l'art. 6, comma 6, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019, che differisce al 31 maggio 2019 il termine di approvazione da parte degli enti locali regionali del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018. È esigenza ineludibile, ai fini dell'attuazione del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici, che sia lo Stato a determinare una data unica e comune per l'approvazione del rendiconto da parte delle amministrazioni pubbliche, e che solo lo Stato possa, quindi, disporre un differimento dei termini previsti in via ordinaria per l'approvazione dei documenti di bilancio, ivi compreso il rendiconto, a ragione di sopraggiunte rilevanti esigenze. La scansione temporale degli adempimenti del ciclo di bilancio, dettati dalla normativa statale, è infatti funzionale a realizzare la unitaria rappresentazione dei dati della contabilità nazionale, imponendosi anche alle Regioni a statuto speciale, in quanto parti della "finanza pubblica allargata". (Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2017, n. 6 del 2017, n. 184 del 2016, n. 40 del 2014, n. 39 del 2014 e n. 60 del 2013).