Sentenza 255/1982 (ECLI:IT:COST:1982:255)
Massima numero 11580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  21/12/1982;  Decisione del  21/12/1982
Deposito del 30/12/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 255/82. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - CARABINIERI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI UFFICIALI IN ORDINE ALL'ANZIANITA' NECESSARIA PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE - ANALOGIA CON ALTRA QUESTIONE GIA' ACCOLTA DALLA CORTE - IRRILEVANZA DELLA DIFFERENZA DI GRADO - IRRILEVANZA DELLA SOPRAVVENUTA ABROGAZIONE RETROATTIVA DELLE NORME POSTE A CONFRONTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Come la Corte ha gia` dichiarato nell'accogliere analoga questione non si puo` addurre alcuna giustificazione per il trattamento differenziato in materia di pensione, fatto tra persone appartenenti alle stesse forze armate, che hanno analoghi doveri e si trovano in analoghe condizioni, non avendo la differenza di grado alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a pensione. Ne` ci sono ragioni per discostarsi dall'affermato principio. E' pertanto ingiustificata la disparita` di trattamento tra Carabinieri e Ufficiali in ordine all'anzianita` di servizio necessaria ai fini del riconoscimento del diritto a pensione. Quanto poi alla sopravvenuta abrogazione di ambo le norme poste fra loro in comparazione, va rilevato che questa Corte ha piu` volte affermato la sindacabilita` anche di norme abrogate ogni qualvolta di "efficacia" e di "applicazione" della legge possa parlarsi, indipendentemente dalla sua avvenuta abrogazione: salvo che si tratti di fatti verificatisi successivamente alla data in cui tale norma ha cessato di avere vigore. Ne` vi osta la circostanza che si tratti di abrogazione retroattiva, poiche` il diritto vivente e` concorde a favore della salvaguardia dei diritti quesiti. E' pertanto costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost. l'art. 20 l. 18 ottobre 1961, n. 1168, nella parte in cui non prevede il diritto a pensione del carabiniere che cessi dal servizio per perdita del grado con un'anzianita` inferiore a venti anni ma superiore a quindici. - cfr. SS. nn. 144/1971, 4/1959, 77/1963.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte