Sentenza 257/1982 (ECLI:IT:COST:1982:257)
Massima numero 9537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
22/12/1982; Decisione del
22/12/1982
Deposito del 31/12/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 257/82. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ENERGIA ELETTRICA - CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA - SOVRACANONE A FAVORE DEI COMUNI RIVIERASCHI - POTERE DI IMPOSIZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 257/82. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ENERGIA ELETTRICA - CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA - SOVRACANONE A FAVORE DEI COMUNI RIVIERASCHI - POTERE DI IMPOSIZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
I sovracanoni che il Ministero delle finanze puo` stabilire - in favore dei comuni rivieraschi e delle rispettive province - a carico del concessionario di una grande derivazione d'acqua, costituiscono prestazioni patrimoniali che vanno imposte nel rispetto della riserva di legge "ex" art. 23 Cost.; ma tale rispetto e` garantito, nella specie, in quanto il sovracanone trova idoneo fondamento nella legge, essendo individuati i soggetti passivi e i beneficiari, ed essendo delimitato l'ammontare della prestazione con la fissazione di un limite massimo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 23 e 3, comma primo, Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 53, r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 - come sostituito dall'art. 1, L. 4 dicembre 1956 n. 1377, e modificato dall'art. 1, comma terzo, L. 21 dicembre 1961 n. 1501 - in quanto non sarebbero adeguatamente definiti presupposti, criteri e limiti del potere di imposizione demandato all'Amministrazione finanziaria). - v. anche S. n. 4/1957.
I sovracanoni che il Ministero delle finanze puo` stabilire - in favore dei comuni rivieraschi e delle rispettive province - a carico del concessionario di una grande derivazione d'acqua, costituiscono prestazioni patrimoniali che vanno imposte nel rispetto della riserva di legge "ex" art. 23 Cost.; ma tale rispetto e` garantito, nella specie, in quanto il sovracanone trova idoneo fondamento nella legge, essendo individuati i soggetti passivi e i beneficiari, ed essendo delimitato l'ammontare della prestazione con la fissazione di un limite massimo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 23 e 3, comma primo, Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 53, r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 - come sostituito dall'art. 1, L. 4 dicembre 1956 n. 1377, e modificato dall'art. 1, comma terzo, L. 21 dicembre 1961 n. 1501 - in quanto non sarebbero adeguatamente definiti presupposti, criteri e limiti del potere di imposizione demandato all'Amministrazione finanziaria). - v. anche S. n. 4/1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte