Ordinanza 262/1982 (ECLI:IT:COST:1982:262)
Massima numero 14584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  22/12/1982;  Decisione del  22/12/1982
Deposito del 31/12/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 262/82. LAVORO (TUTELA DEL) - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - CARENZA DI RIFERIMENTO ALLA FATTISPECIE CONCRETA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, concernente il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, in quanto l'ordinanza di rimessione, carente di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, non e' in regola con la prescrizione dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, secondo cui l'autorita' che solleva la questione deve riferirne termini e motivi. - S. nn. 29, 158 e 203/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte