Ordinanza 263/1982 (ECLI:IT:COST:1982:263)
Massima numero 14585
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
22/12/1982; Decisione del
22/12/1982
Deposito del 31/12/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 263/82. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONI - IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI - TERMINI DIVERSI PER IL CONTRIBUENTE E PER L'AMMINISTRAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA - IUS SUPERVENIENS: MODIFICAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 263/82. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONI - IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI - TERMINI DIVERSI PER IL CONTRIBUENTE E PER L'AMMINISTRAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA - IUS SUPERVENIENS: MODIFICAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. - degli artt. 22, comma primo, e 38, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), nella parte in cui prevedono per il contribuente e per l'Amm.ne Finanziaria termini diversi per l'impugnazione delle decisioni, e in particolare un termine sostanzialmente maggiore per l'Amministrazione, essendo sopravvenuto il d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, che ha modificato l'art. 22 denunziato, e addirittura integralmente sostituito, mediante l'art. 25, il pure denunciato art. 38 del precedente decreto, per cui s'impone il riesame da parte dello stesso giudice a quo dell'intera situazione in relazione alle sostanziali innovazioni che il legislatore ha apportato sul punto. - O. n. 214/1982.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. - degli artt. 22, comma primo, e 38, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), nella parte in cui prevedono per il contribuente e per l'Amm.ne Finanziaria termini diversi per l'impugnazione delle decisioni, e in particolare un termine sostanzialmente maggiore per l'Amministrazione, essendo sopravvenuto il d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, che ha modificato l'art. 22 denunziato, e addirittura integralmente sostituito, mediante l'art. 25, il pure denunciato art. 38 del precedente decreto, per cui s'impone il riesame da parte dello stesso giudice a quo dell'intera situazione in relazione alle sostanziali innovazioni che il legislatore ha apportato sul punto. - O. n. 214/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte