Ordinanza 264/1982 (ECLI:IT:COST:1982:264)
Massima numero 14262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  22/12/1982;  Decisione del  22/12/1982
Deposito del 31/12/1982; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 264/82. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - REVISIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA - IMPROCEDIBILITA' DEL RICORSO QUANDO NON NE SIA STATA ALLEGATA COPIA - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DELLA INVIOLABILITA' DELLA LIBERTA' PERSONALE, DELLA TUTELA GIURISIDIZIONALE DEI DIRITTI ED INTERESSI LEGITTIMI - IUS SUPERVENIENS - SOSTITUZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, comma primo, 13, comma primo, e 24, comma primo, Cost. - dell'art. 17, comma secondo, parte prima, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nella parte in cui dispone l'improcedibilita' del ricorso quando non ne sia stata allegata copia, essendo sopravvenuto, sotto la stessa data dell'ordinanza di remissione, il d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, il cui art. 8 ha integralmente sostituito il denunciato art. 17 del precedente decreto, fra l'altro sopprimendo proprio il comma concernente la lamentata improcedibilita', per cui s'impone il riesame della rilevanza alla luce della citata nuova normativa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 13  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 1

Altri parametri e norme interposte