Sentenza 1/1983 (ECLI:IT:COST:1983:1)
Massima numero 10048
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  12/01/1983;  Decisione del  12/01/1983
Deposito del 24/01/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10049


Titolo
SENT. 1/83 A. TRIBUNALI MILITARI - PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA LIBERTA' PERSONALE - RICORSO IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA' - TRIBUNALE SUPREMO MILITARE - RIORDINAMENTO - INTERPRETAZIONE.

Testo
Dal combinato disposto del secondo comma dell'art. 111 e del capoverso della sesta disposizione transitoria della Costituzione emergono due conseguenze ineludibili ed inscindibili: la prima, che anche contro le sentenze e i provvedimenti sulla liberta` personale degli organi della giurisdizione speciale militare e` sempre ammesso ricorso in cassazione; la seconda, che l'organo della giurisdizione speciale militare all'epoca denominato Tribunale supremo militare deve essere riordinato in modo da non potere piu` svolgere le funzioni di giudice "supremo" di legittimita` nei confronti delle decisioni dei giudici militari.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art.   co. 2

Altri parametri e norme interposte