Sentenza 1/1983 (ECLI:IT:COST:1983:1)
Massima numero 10049
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
12/01/1983; Decisione del
12/01/1983
Deposito del 24/01/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10048
Titolo
SENT. 1/83 B. TRIBUNALI MILITARI- TRIBUNALE SUPREMO MILITARE - SOPPRESSIONE - ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI DECISIONE SUI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI MILITARI AD UNA SEZIONE ORDINARIA (ANZICHE' SPECIALIZZATA) DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA VI DISPOSIZIONE TRANSITORIA, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 102, SECONDO COMMA E 103, TERZO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 1/83 B. TRIBUNALI MILITARI- TRIBUNALE SUPREMO MILITARE - SOPPRESSIONE - ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI DECISIONE SUI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI MILITARI AD UNA SEZIONE ORDINARIA (ANZICHE' SPECIALIZZATA) DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA VI DISPOSIZIONE TRANSITORIA, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 102, SECONDO COMMA E 103, TERZO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La istituzione (auspicata dal giudice a quo) nell'ambito della Corte di cassazione di una sezione specializzata per le decisioni sui ricorsi contro i provvedimenti dei giudici militari costituisce una soluzione che, da un lato, non tocca il "riordinamento" del Tribunale supremo militare, che risulterebbe pur sempre privato delle funzioni di giudice di legittimita` (del resto l'art. 103, terzo comma, Cost. espressamente configura la giurisdizione speciale militare come "acefala"), e, dall'altro, attenendo all'ordinamento giudiziario, non puo` in alcun modo ritenersi costituzionalmente obbligata: l'istituzione presso gli organi giudiziari ordinari di sezioni specializzate per determinate materie e` infatti chiaramente rimessa alla scelta discrezionale del legislatore, al quale soltanto spetta di valutare l'opportunita` di istituire siffatte sezioni specializzate. (Non fondatezza - in riferimento alla sesta disposizione transitoria, in relazione agli artt. 102, secondo comma, e 103, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 6 e 16 cpv. della legge 7 maggio 1981, n. 180).
La istituzione (auspicata dal giudice a quo) nell'ambito della Corte di cassazione di una sezione specializzata per le decisioni sui ricorsi contro i provvedimenti dei giudici militari costituisce una soluzione che, da un lato, non tocca il "riordinamento" del Tribunale supremo militare, che risulterebbe pur sempre privato delle funzioni di giudice di legittimita` (del resto l'art. 103, terzo comma, Cost. espressamente configura la giurisdizione speciale militare come "acefala"), e, dall'altro, attenendo all'ordinamento giudiziario, non puo` in alcun modo ritenersi costituzionalmente obbligata: l'istituzione presso gli organi giudiziari ordinari di sezioni specializzate per determinate materie e` infatti chiaramente rimessa alla scelta discrezionale del legislatore, al quale soltanto spetta di valutare l'opportunita` di istituire siffatte sezioni specializzate. (Non fondatezza - in riferimento alla sesta disposizione transitoria, in relazione agli artt. 102, secondo comma, e 103, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 6 e 16 cpv. della legge 7 maggio 1981, n. 180).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
co. 2
Costituzione
art. 103
co. 3
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte