Ordinanza 3/1983 (ECLI:IT:COST:1983:3)
Massima numero 14587
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
12/01/1983; Decisione del
12/01/1983
Deposito del 24/01/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 3/83. CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI INDUSTRIALI - CARICO NOTEVOLMENTE ECCEDENTE IL CONSENTITO - SANZIONI PENALI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS: MUTAMENTO DEL REGIME SANZIONATORIO - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 3/83. CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI INDUSTRIALI - CARICO NOTEVOLMENTE ECCEDENTE IL CONSENTITO - SANZIONI PENALI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS: MUTAMENTO DEL REGIME SANZIONATORIO - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 5 (sostitutivo dell'art. 121 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, essendo stata detta disposizione integralmente sostituita, successivamente all'ordinanza di remissione, dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale tra l'altro: prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il cinque per cento il peso complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso, a seconda, cioe', che questo ecceda di dieci, venti, trenta o di oltre trenta quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo. Di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata, tenendo conto delle norme sopravvenute. - S. n. 50/80, che dichiaro' non fondata la questione di cui sopra. O. nn. 147, 167, 169 e 195/80; 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158/81; 4/82, che dichiararono la stessa manifestamente infondata.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 5 (sostitutivo dell'art. 121 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, essendo stata detta disposizione integralmente sostituita, successivamente all'ordinanza di remissione, dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale tra l'altro: prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il cinque per cento il peso complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso, a seconda, cioe', che questo ecceda di dieci, venti, trenta o di oltre trenta quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo. Di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata, tenendo conto delle norme sopravvenute. - S. n. 50/80, che dichiaro' non fondata la questione di cui sopra. O. nn. 147, 167, 169 e 195/80; 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158/81; 4/82, che dichiararono la stessa manifestamente infondata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte