Ordinanza 5/1983 (ECLI:IT:COST:1983:5)
Massima numero 14589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  12/01/1983;  Decisione del  12/01/1983
Deposito del 24/01/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 5/83. SANITA' PUBBLICA - AMMINISTRATORI DI ENTI OSPEDALIERI - RESPONSABILITA' PER CORRESPONSIONE DI COMPENSI NON DOVUTI - SOPRAVVENUTA IRRILEVANZA PER INTERVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL RELATIVO DIVIETO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per sopravvenuta irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, 28, 97, 101, 102, 103 e 104 Cost., dell'art. 10 bis, l. 8 agosto 1980, n. 441, nella parte in cui prevede la responsabilita' degli amministratori di enti ospedalieri per la corresponsione di compensi non dovuti, giacche' la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 72 (divenuto 73 con la legge di conversione n. 387/1974) d.l. 8 luglio 1974, n. 264 (che stabiliva il divieto da cui tale responsabilita' derivava). - S. n. 161/1982 e O. n. 235/82.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 28

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 104

Altri parametri e norme interposte