Ordinanza 7/1983 (ECLI:IT:COST:1983:7)
Massima numero 14591
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  12/01/1983;  Decisione del  12/01/1983
Deposito del 24/01/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 7/83. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - CIRCOLAZIONE DEGLI ZUCCHERI - BOLLETTE DI ACCOMPAGNAMENTO - RILASCIO ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OMESSA MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA E INDICAZIONE DEI TERMINI DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza e mancata descrizione della fattispecie, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 74, primo comma, legge 12 febbraio 1965, n. 162, nella parte in cui impone che una delle figlie della bolletta di accompagnamento per la circolazione degli zuccheri sia spedita nello stesso giorno del rilascio all'istituto di vigilanza del territorio, in quanto il giudice a quo si e' limitato ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione, omettendo ogni cenno alla concreta fattispecie in esame. - S. nn. 108, 109 e 158/82.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte