Ordinanza 8/1983 (ECLI:IT:COST:1983:8)
Massima numero 14592
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  12/01/1983;  Decisione del  12/01/1983
Deposito del 24/01/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 8/83. IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM.) - INCREMENTO DI VALORE TASSABILE - CRITERI DI VALUTAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TUTELA DELLA PROPRIETA' PRIVATA E CAPACITA' CONTRIBUTIVA - IUS SUPERVENIENS: MODIFICAZIONE, CON EFFETTO RETROATTIVO, DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - NECESSITA' DI NUOVO ESAME DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 42 e 53, comma primo, Cost. - del d.l. 12 novembre 1979, n. 571, in tema di IN.V.IM., sollevata in quanto non sembrerebbe che il legislatore abbia tenuto conto che l'incremento di valore di un immobile prescinde dalla quantita' di moneta riflettente il valore stesso al momento della sua soggezione all'imposta, dovendosi invece obiettivamente valutare l'incremento in relazione al potere di acquisto della lira ed in relazione altresi' agli altri elementi obiettivi che eventualmente abbiano determinato l'aumento di valore; ed inoltre, in quanto l'art. 3 dello stesso decreto legge, dichiarando l'efficacia retroattiva del provvedimento medesimo, porrebbe in alternativa l'applicazione di norme palesemente incostituzionali. Con la legge di conversione 12 gennaio 1980, n. 2, la quale, pur entrando in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (12-13 gennnaio 1980), ha effetto dalla data di entrata in vigore del d.l. 571/1979 (13 novembre 1979), sono state infatti apportare notevoli modificazioni al d.l. sospettato di incostituzionalita' in ogni sua parte e con specifico riferimento all'art. 3, essendo stati gli artt. 1 e 3 sostituiti ed inserito l'art. 2 bis. Pertanto, poiche' anche alla stregua del nuovo testo dell'art. 3 gli artt. 1 e 2 (pur sostituiti in sede di conversione) di applicano anche ai rapporti sorti prima del 13 novembre 1979 (data di entrata in vigore della legge), s'impone il riesame della rilevanza da parte del giudice a quo, il quale dovra' assumere ad oggetto testi del d.l. sostituiti dalla legge di conversione, che, non vigenti al tempo della sua pronuncia (23 novembre 1979), vigono in una con l'inserito art. 2 bis, in virtu' della retroattivita' prevista dall'art. 3. - S. n. 126/79, che escluse la illegittimita' costituzionale dell'art. 6 d.P.R. 643/1972 sui criteri di valutazione dell'incremento tassabile, recepiti dal d.l. 571/1979.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte