Ordinanza 10/1983 (ECLI:IT:COST:1983:10)
Massima numero 14593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  12/01/1983;  Decisione del  12/01/1983
Deposito del 24/01/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 10/83. PENSIONI - IMPIEGO PUBBLICO - SOTTUFFICIALI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - MANCATA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE E APODITTICA AFFERMAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di trattamento di quiescenza dei sottufficiali o militari di truppa del Corpo della Guardia di Finanza, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto il giudice remittente ha solo affermato apoditticamente, senza il minimo cenno alla concreta fattispecie, la rilevanza della questione. - S. nn. 108, 109, 158, 188/82 e o. n. 203/82.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte