Ordinanza 12/1983 (ECLI:IT:COST:1983:12)
Massima numero 14595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  12/01/1983;  Decisione del  12/01/1983
Deposito del 24/01/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 12/83. PENSIONI DI GUERRA - PENSIONI INDIRETTE - AVENTI DIRITTO - FRATELLI E SORELLE NATURALI DEL MILITARE O CIVILE DEFUNTO - ESCLUSIONE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE AFFERMATA SENZA RIFERIMENTO ALLA FATTISPECIE CONCRETA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., degli artt. 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e 64 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui non attribuiscono la pensione indiretta di guerra ai fratelli e sorelle naturali del militare o civile scomparso per causa di guerra, in quanto il giudice remittente ha solo affermato apoditticamente la rilevanza della questione, senza il minimo riferimento alla concreta fattispecie. - S. nn. 108, 109, 158 e 188/82 e o. n. 203/82.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 30

Altri parametri e norme interposte