Sentenza 14/1983 (ECLI:IT:COST:1983:14)
Massima numero 11659
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
14/01/1983; Decisione del
14/01/1983
Deposito del 01/02/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11660
Titolo
SENT. 14/83 A. UNIVERSITA' - ART. 33, ULTIMO COMMA, COST. - COMPITI ISTITUZIONALI CARATTERIZZANTI: ATTIVITA' DIDATTICA ED ATTIVITA' SCIENTIFICA - POTESTA' STATUTARIA - ESCLUSIONE DI PROFESSIONISTI ESTRANEI DALLE COMMISSIONI PER GLI ESAMI.
SENT. 14/83 A. UNIVERSITA' - ART. 33, ULTIMO COMMA, COST. - COMPITI ISTITUZIONALI CARATTERIZZANTI: ATTIVITA' DIDATTICA ED ATTIVITA' SCIENTIFICA - POTESTA' STATUTARIA - ESCLUSIONE DI PROFESSIONISTI ESTRANEI DALLE COMMISSIONI PER GLI ESAMI.
Testo
L'art. 33, ultimo comma, Cost. comprende le Universita` tra le istituzioni di alta cultura e riconosce ad esse il diritto di darsi ordinamenti autonomi. Appaiono conformi al dettato costituzionale le norme legislative che individuano i due inscindibili compiti istituzionali delle Universita` nello svolgimento dell'attivita` didattica e dell'attivita` di ricerca scientifica. Trova poi fondamento nell'autonomia dell'ordinamento universitario la regola secondo cui le commissioni per gli esami universitari possono essere costituite solo di professori ufficiali, di liberi docenti o cultori delle discipline universitarie, con esclusione di professionisti estranei.
L'art. 33, ultimo comma, Cost. comprende le Universita` tra le istituzioni di alta cultura e riconosce ad esse il diritto di darsi ordinamenti autonomi. Appaiono conformi al dettato costituzionale le norme legislative che individuano i due inscindibili compiti istituzionali delle Universita` nello svolgimento dell'attivita` didattica e dell'attivita` di ricerca scientifica. Trova poi fondamento nell'autonomia dell'ordinamento universitario la regola secondo cui le commissioni per gli esami universitari possono essere costituite solo di professori ufficiali, di liberi docenti o cultori delle discipline universitarie, con esclusione di professionisti estranei.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 33
Altri parametri e norme interposte