Sentenza 14/1983 (ECLI:IT:COST:1983:14)
Massima numero 11660
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
14/01/1983; Decisione del
14/01/1983
Deposito del 01/02/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11659
Titolo
SENT. 14/83 B. ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE - DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' FORMATRICE PER LA PROFESSIONE DI OSTETRICA E ORDINAMENTO DELLE RELATIVE SCUOLE - INERENZA ALLA MATERIA DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - ESCLUSIONE - INERENZA ALLA MATERIA DELLA ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE - COMPETENZA LEGISLATIVA DELLE REGIONI.
SENT. 14/83 B. ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE - DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' FORMATRICE PER LA PROFESSIONE DI OSTETRICA E ORDINAMENTO DELLE RELATIVE SCUOLE - INERENZA ALLA MATERIA DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - ESCLUSIONE - INERENZA ALLA MATERIA DELLA ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE - COMPETENZA LEGISLATIVA DELLE REGIONI.
Testo
Le scuole di ostetricia hanno quale compito esclusivo un insegnamento di carattere prevalentemente pratico, e percio` a fini esclusivamente professionali, e non godono dell'autonomia tipica delle istituzioni universitarie. L'attivita` formativa per la professione di ostetrica e l'ordinamento delle relative scuole, pertanto, non sono equiparabili al livello universitario e la loro disciplina rientra nella materia "istruzione artigiana e professionale" che l'art. 117 Cost. attribuisce alla competenza legislativa delle regioni. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della delibera legislativa regionale Campania riapprovata il 25 settembre 1978, in riferimento all'art. 117 Cost. ed in relazione agli artt. 27, lett. i), e 30, lett. s), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).
Le scuole di ostetricia hanno quale compito esclusivo un insegnamento di carattere prevalentemente pratico, e percio` a fini esclusivamente professionali, e non godono dell'autonomia tipica delle istituzioni universitarie. L'attivita` formativa per la professione di ostetrica e l'ordinamento delle relative scuole, pertanto, non sono equiparabili al livello universitario e la loro disciplina rientra nella materia "istruzione artigiana e professionale" che l'art. 117 Cost. attribuisce alla competenza legislativa delle regioni. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della delibera legislativa regionale Campania riapprovata il 25 settembre 1978, in riferimento all'art. 117 Cost. ed in relazione agli artt. 27, lett. i), e 30, lett. s), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 27 lett. i
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 30 lett. s