Sentenza 15/1983 (ECLI:IT:COST:1983:15)
Massima numero 10106
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del  14/01/1983;  Decisione del  14/01/1983
Deposito del 01/02/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10107


Titolo
SENT. 15/83 A. LAVORO - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - STABILITA' NEL POSTO DI LAVORO - NON SPETTANZA AI LAVORATORI CHE ABBIANO MATURATO IL DIRITTO A PENSIONE DI VECCHIAIA - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PENSIONATI STATALI E DI ENTE PUBBLICO - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui esclude il diritto alla stabilita' del posto di lavoro per i lavoratori che abbiano gia' maturato il diritto alla pensione di vecchiaia (mentre lo consente a favore del prestatore di lavoro che goda di pensione per servizio prestato allo Stato o ad un ente pubblico) e' inammissibile allorche' l'ordinanza di rimessione non contenga alcuna indicazione sulla natura della pensione che viene in rilievo nel giudizio a quo, in particolare per quanto riguarda l'eta' in cui e' avvenuto il collocamento a riposo. (Nella specie trattavasi di impugnazione di licenziamento ad nutum intimato ad un prestatore di lavoro, titolare di pensione statale collegata al servizio prestato quale sottufficiale dei carabinieri).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte