Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Calabria - Personale delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali - Rinnovo fino al 31 dicembre 2019 dei contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile, compresa la reviviscenza dei rapporti già cessati - Autorizzazione alla conclusione delle procedure per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e per la stabilizzazione del personale precario del comparto, nonché a procedere allo scorrimento delle graduatorie in corso di validità fino al loro esaurimento - Violazione del principio di copertura finanziaria, della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
È dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 81 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., la legge reg. Calabria n. 34 del 2019, che detta norme in materia di personale delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali. L'art. 1, nel disporre il rinnovo fino al 31 dicembre 2019 dei contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile del personale sanitario, compresa la reviviscenza dei rapporti già cessati, viola la competenza statale in materia di ordinamento civile poiché non correla, come previsto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, il ricorso ai contratti flessibili a reali esigenze eccezionali e straordinarie. Gli artt. 2 e 3 - concernenti, rispettivamente, l'autorizzazione alla conclusione, entro il 31 dicembre 2019, da parte delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali, delle procedure per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e a procedere allo scorrimento delle graduatorie in corso di validità fino al loro esaurimento, nonché alla stabilizzazione del personale precario del comparto - contrastano con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e violano il principio di copertura finanziaria, tanto più che la clausola finanziaria complessivamente posta dal successivo art. 4 è meramente assertiva e apodittica. Le misure previste comportano infatti, ex se, effetti finanziari in termini di spesa per il personale, mentre mancano elementi dimostrativi della dedotta invarianza di spesa per il bilancio regionale. Ne consegue che la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa all'intera legge regionale impugnata. (Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2012).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, va ricondotta alla competenza esclusiva del legislatore statale in materia di ordinamento civile la disciplina del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato - quale è quello del personale del servizio sanitario nazionale-regionale; in tale contesto, il legislatore riconosce un ruolo essenziale all'autonomia collettiva nel regolarne aspetti salienti, attraverso la dialettica fra fonte normativa e fonte contrattuale. (Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2017, n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 178 del 2015).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni statali che stabiliscono limiti e vincoli al reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche, ovvero relative alla stabilizzazione del personale precario, rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica, in quanto incidono sul rilevante aggregato di finanza pubblica costituito dalla spesa per il personale. (Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2018, n. 277 del 2013, n. 18 del 2013, n. 148 del 2012, n. 139 del 2012).