Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Procedure di interpello e di concorso, nonché per la nomina dei magistrati e giudici tributari - Assegnazione della competenza al MEF - Denunciata violazione dei principi di indipendenza e inamovibilità del giudice, e di buon andamento dell'organizzazione dei pubblici uffici - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 101, secondo comma, 104, 108, 110 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU, dell’art. 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022 e degli artt. 1-bis; 4; 4-bis; 4-ter; 4-quater e 9 del d.lgs. n. 545 del 1992, che disciplina la competenza del Ministro dell’Economia e Finanze in merito alle procedure di interpello e di concorso, nonché per la nomina dei magistrati e giudici tributari. L’oggetto del giudizio a quibus riguarda controversie tra l’Agenzia delle entrate e privati afferenti alla debenza del contributo unificato, che nulla hanno a che vedere con il compenso, la nomina, la promozione dei giudici tributari, i poteri del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il sistema elettorale del medesimo Consiglio, le sanzioni disciplinari e la partecipazione ai collegi da parte dei giudici onorari. Peraltro, neppure si profila il pericolo di una sostanziale sottrazione delle disposizioni censurate al controllo di legittimità costituzionale, essendo agevole ipotizzare altre sedi in cui le medesime questioni potrebbero trovare una ben più pertinente ragion d’essere. Difatti, la normativa in esame potrebbe essere eventualmente sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, nel corso di un giudizio instaurato dinanzi alla competente autorità giurisdizionale.