Sentenza 204/2024 (ECLI:IT:COST:2024:204)
Massima numero 46591
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  14/11/2024;  Decisione del  14/11/2024
Deposito del 17/12/2024; Pubblicazione in G. U. 18/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46582  46583  46584  46585  46586  46587  46588  46589  46590  46592  46593  46594  46595


Titolo
Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Procedure di interpello e di concorso, nonché per la nomina dei magistrati e giudici tributari - Assegnazione della competenza al MEF - Denunciata violazione dei principi di indipendenza e inamovibilità del giudice, e di buon andamento dell'organizzazione dei pubblici uffici - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).

Testo

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 101, secondo comma, 104, 108, 110 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU, dell’art. 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022 e degli artt. 1-bis; 4; 4-bis; 4-ter; 4-quater e 9 del d.lgs. n. 545 del 1992, che disciplina la competenza del Ministro dell’Economia e Finanze in merito alle procedure di interpello e di concorso, nonché per la nomina dei magistrati e giudici tributari. L’oggetto del giudizio a quibus riguarda controversie tra l’Agenzia delle entrate e privati afferenti alla debenza del contributo unificato, che nulla hanno a che vedere con il compenso, la nomina, la promozione dei giudici tributari, i poteri del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il sistema elettorale del medesimo Consiglio, le sanzioni disciplinari e la partecipazione ai collegi da parte dei giudici onorari. Peraltro, neppure si profila il pericolo di una sostanziale sottrazione delle disposizioni censurate al controllo di legittimità costituzionale, essendo agevole ipotizzare altre sedi in cui le medesime questioni potrebbero trovare una ben più pertinente ragion d’essere. Difatti, la normativa in esame potrebbe essere eventualmente sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, nel corso di un giudizio instaurato dinanzi alla competente autorità giurisdizionale.



Atti oggetto del giudizio

legge  31/08/2022  n. 130  art. 1  co. 10

decreto legislativo  31/12/1992  n. 545  art. 1  co. 

decreto legislativo  31/12/1992  n. 545  art. 4  co. 

decreto legislativo  31/12/1992  n. 545  art. 4  co. 

decreto legislativo  31/12/1992  n. 545  art. 4  co. 

decreto legislativo  31/12/1992  n. 545  art. 4  co. 

decreto legislativo  31/12/1992  n. 545  art. 9  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 108

Costituzione  art. 110

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23