Reati e pene – Reati contro la pubblica amministrazione – Traffico di influenze illecite – Definizione di mediazione illecita, mediante novella legislativa – Necessità che la mediazione abbia ad oggetto il compimento di un atto, contrario ai doveri d’ufficio, «costituente reato» – Denunciata violazione degli obblighi di incriminazione derivanti dalla Convenzione penale sulla corruzione – Insussistenza – Non fondatezza della questione – Invito al legislatore ad introdurre una organica disciplina delle attività di lobbying. (Classif. 210046)
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale di Roma in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 12 della Convenzione di Strasburgo, dell’art. 1, comma 1, lett. e), della legge n. 114 del 2024, sostitutivo dell’art. 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite). La riforma del 2024, nel prevedere, nel secondo comma dell’art. 346-bis cod. pen., che la mediazione illecita deve avere ad oggetto il compimento di un atto non solo contrario ai doveri d’ufficio, ma anche «costituente reato», non è di per sé incompatibile con l’obbligo di incriminazione stabilito dall’art. 12. La nuova e più restrittiva definizione di «mediazione illecita» – pur se significativamente limitativa della tutela penale del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, per l’incisiva riduzione della sfera di applicazione della fattispecie che ne deriva in combinazione con la parallela abrogazione del delitto di abuso di ufficio – si colloca all’interno dello spazio di discrezionalità che la norma convenzionale, connotata da un notevole tasso di elasticità, lascia aperto al legislatore nella concretizzazione del requisito dell’improper influence. La stessa scelta di definire il concetto di «mediazione illecita», oggetto di oscillanti letture giurisprudenziali, appare coerente con il principio di sufficiente precisione della legge penale, anche a fronte della mancanza di una demarcazione legislativa tra illegittime e legittime forme di intermediazione; così come la scelta di richiedere che la condotta oggetto dell’accordo sia costitutiva di reato e non meramente contraria ai doveri d’ufficio è coerente con quella di abolire l’abuso di ufficio, ponendosi entrambe in linea di continuità con la preoccupazione del legislatore che anche quella nozione lasciasse un eccessivo spazio di discrezionalità nell’individuazione delle condotte punibili. Va tuttavia rivolto un invito al legislatore ad introdurre una organica disciplina delle attività di lobbying, necessaria per garantire trasparenza alle prassi di interlocuzione con le istituzioni, rimeditando eventualmente anche le scelte in materia penale al fine di assicurare una più incisiva tutela contro condotte di indubbia gravità, che restano oggi del tutto sprovviste di sanzione. (Precedenti: S. 95/2025 - mass. 46783, 46784; S. 8/2022 - mass. 44471, 44472, 44474).