Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Requisito della non manifesta infondatezza della questione - Motivazione - Illustrazione delle ragioni di contrasto tra la norma censurata e i parametri costituzionali evocati - Necessità (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni relative alla norma che disciplina i limiti alla dichiarabilità dell'interesse culturale di un oggetto d'arte). (Classif. 112003).
Nel giudizio costituzionale in via incidentale sono inammissibili, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni relative a censure prive di qualsiasi illustrazione delle ragioni di contrasto tra la norma censurata e il parametro evocato. (Precedenti: S. 88/2025 - mass. 46790; S. 112/2024 - mass. 46246; S. 198/2023 - mass. 45832; S. 108/2023 - mass. 45553).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 9, primo comma, e 97, secondo comma, Cost., dell’art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, cod. beni culturali, come aggiunto dall'art. 1, comma 175, lett. g, n. 3, della legge n. 124 del 2017, che disciplina il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale nel caso in cui le cose oggetto del procedimento semplificato di esportazione presentino un interesse culturale eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione. Quanto alla lesione del buon andamento, il rimettente si limita a richiamarne la definizione, senza esporre gli argomenti per i quali la norma censurata ne sarebbe lesiva mentre, quanto alla violazione del compito della Repubblica di promuovere lo sviluppo della cultura, non vi è alcuna esposizione delle ragioni della sua violazione.)