Sentenza 204/2025 (ECLI:IT:COST:2025:204)
Massima numero 47158
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO - Redattore VIGANÒ - ANTONINI
Udienza Pubblica del
04/11/2025; Decisione del
04/11/2025
Deposito del 29/12/2025; Pubblicazione in G. U. 31/12/2025
Titolo
Regioni (competenza esclusiva statale) - Ordinamento civile e penale - Divieto, per le regioni, di novazione delle fonti in materia civile - Divieto, inoltre, di recepire nelle proprie disposizioni, cristallizzandole, i principi ordinamentali affermati dalla Corte costituzionale in un determinato momento storico. (Classif. 216021).
Regioni (competenza esclusiva statale) - Ordinamento civile e penale - Divieto, per le regioni, di novazione delle fonti in materia civile - Divieto, inoltre, di recepire nelle proprie disposizioni, cristallizzandole, i principi ordinamentali affermati dalla Corte costituzionale in un determinato momento storico. (Classif. 216021).
Testo
La novazione delle fonti in materia civile non è consentita al legislatore regionale e si risolve in una violazione delle competenze statali di cui all’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., perché tali fonti nel tempo sono suscettibili di modificazioni e integrazioni secondo le modalità di innovazione dell’ordinamento costituzionalmente previste. Allo stesso modo alla regione è altresì precluso cristallizzare nelle proprie disposizioni principi ordinamentali affermati dalla Corte costituzionale in un determinato momento storico – in astratto, peraltro, anch’essi suscettibili di modificazioni – e oltretutto nella dichiarata attesa di un intervento del legislatore statale. (Precedente: S. 69/2024 - mass. 46151).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte