Ordinanza 21/1983 (ECLI:IT:COST:1983:21)
Massima numero 14598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  14/01/1983;  Decisione del  14/01/1983
Deposito del 01/02/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 21/83. CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DEL "FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA" - LIMITI - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 nella parte in cui non consente al danneggiato, che versi in una delle ipotesi di cui al primo comma, art. 19, legge citata, l'esercizio diretto nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada"), in quanto il giudice remittente ha solo affermato apoditticamente la rilevanza della questione, senza il minimo riferimento alla concreta fattispecie. - S. nn. 202 e 203/82.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte