Ordinanza 22/1983 (ECLI:IT:COST:1983:22)
Massima numero 14599
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
14/01/1983; Decisione del
14/01/1983
Deposito del 01/02/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 22/83. TRIBUNALE PER I MINORENNI - COMPETENZA - PROCESSI PENALI A CARICO DI MINORENNI COIMPUTATI CON MAGGIORENNI - SOTTOPOSIZIONE DEL MINORE AD UN DOPPIO GIUDIZIO PER EFFETTO DELLE NUOVE NORME IN MATERIA DI CONCORSO DI REATI E REATO CONTINUATO - CONSEGUENZE SFAVOREVOLI - ORDINANZA DI RINVIO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 22/83. TRIBUNALE PER I MINORENNI - COMPETENZA - PROCESSI PENALI A CARICO DI MINORENNI COIMPUTATI CON MAGGIORENNI - SOTTOPOSIZIONE DEL MINORE AD UN DOPPIO GIUDIZIO PER EFFETTO DELLE NUOVE NORME IN MATERIA DI CONCORSO DI REATI E REATO CONTINUATO - CONSEGUENZE SFAVOREVOLI - ORDINANZA DI RINVIO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 convertito con modificazioni in legge 27 maggio 1935, n. 835 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., in quanto l'applicazione giurisprudenziale della disposizione impugnata determinerebbe una ingiustificata disparita' delle nuove norme sul concorso di reati e di reato continuato, sottoponendo lo stesso ad un doppio giudizio con intuibili conseguenze sia nell'erogazione della pena che nell'onere della difesa. - O. nn. 202, 203 e 212/82.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 convertito con modificazioni in legge 27 maggio 1935, n. 835 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., in quanto l'applicazione giurisprudenziale della disposizione impugnata determinerebbe una ingiustificata disparita' delle nuove norme sul concorso di reati e di reato continuato, sottoponendo lo stesso ad un doppio giudizio con intuibili conseguenze sia nell'erogazione della pena che nell'onere della difesa. - O. nn. 202, 203 e 212/82.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte