Ordinanza 23/1983 (ECLI:IT:COST:1983:23)
Massima numero 14600
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  14/01/1983;  Decisione del  14/01/1983
Deposito del 01/02/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 23/83. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F) - REDDITI DI LAVORO DEI MINORI - CUMULO CON QUELLI DEI GENITORI - MANCATA ESCLUSIONE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - CARENZA DELLA NECESSARIA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., richiamato l'art. 1 Cost., degli artt. 4, lett. b), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e 1 della legge 12 novembre 1976, n. 751, nella parte in cui non escludono il cumulo fra redditi di lavoro del minore e redditi dei genitori, in quanto nell'ordinanza di rimessione, manchevole di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, non risulta per nulla adempiuto l'obbligo di motivazione (di cui all'art. 23 della legge n. 87 del 1953) in punto di rilevanza. - O. nn. 202 e 203/82.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23