Ordinanza 24/1983 (ECLI:IT:COST:1983:24)
Massima numero 14601
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
14/01/1983; Decisione del
14/01/1983
Deposito del 01/02/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 24/83. REGIONE LOMBARDIA - SANZIONI PECUNIARIE DI COMPETENZA REGIONALE - SOMME DA PAGARE A TITOLO DI OBLAZIONE - ENTITA' - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 24/83. REGIONE LOMBARDIA - SANZIONI PECUNIARIE DI COMPETENZA REGIONALE - SOMME DA PAGARE A TITOLO DI OBLAZIONE - ENTITA' - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 117 Cost., dell'art. 10 della legge regione Lombardia del 20 agosto 1976, n. 28 ("Disciplina delle sanzioni pecuniarie amministrative di competenza regionale"), riguardo all'entita' delle somme da pagare a titolo di oblazione, in quanto le ordinanze di rimessione non svolgono alcuna motivazione in ordine alla rilevanza ne' contengono il minimo riferimento alla fattispecie concreta. - O. nn. 202 e 203/82.
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 117 Cost., dell'art. 10 della legge regione Lombardia del 20 agosto 1976, n. 28 ("Disciplina delle sanzioni pecuniarie amministrative di competenza regionale"), riguardo all'entita' delle somme da pagare a titolo di oblazione, in quanto le ordinanze di rimessione non svolgono alcuna motivazione in ordine alla rilevanza ne' contengono il minimo riferimento alla fattispecie concreta. - O. nn. 202 e 203/82.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte