Ordinanza 25/1983 (ECLI:IT:COST:1983:25)
Massima numero 14602
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  14/01/1983;  Decisione del  14/01/1983
Deposito del 01/02/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 25/83. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ACCERTAMENTI TRIBUTARI DEFINITIVI - EFFICACIA VINCOLANTE NEI GIUDIZI SULLA RESPONSABILITA' PENALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 42 e 61 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, concernenti gli accertamenti tributari definitivi che possono costituire il presupposto di fatto vincolante per il giudice in caso di responsabilita' penale del contribuente, in quanto l'ordinanza di rimessione non motiva in ordine alla pregiudizialita' della questione, ne' precisa quali ipotesi di responsabilita' penale ricorressero nel caso in esame. Va comunque considerato che la Corte, con sentenza n. 88/82, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui prevedono che l'accertamento tributario, divenuto definitivo in via amministrativa, faccia stato nei procedimenti penali per la cognizione dei reati previsti dalle leggi tributarie in materia di imposte dirette.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte