Ordinanza 26/1983 (ECLI:IT:COST:1983:26)
Massima numero 14603
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
14/01/1983; Decisione del
14/01/1983
Deposito del 01/02/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 26/83. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - REDDITI DEI FIGLI MINORI - IMPUTABILITA' AI GENITORI SOLO SE A LORO VOLTA TITOLARI DI REDDITO - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA RILEVANZA ED ALLA FATTISPECIE CONCRETA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 26/83. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - REDDITI DEI FIGLI MINORI - IMPUTABILITA' AI GENITORI SOLO SE A LORO VOLTA TITOLARI DI REDDITO - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA RILEVANZA ED ALLA FATTISPECIE CONCRETA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 3 della legge 12 novembre 1976, n. 751, nella parte in cui imputa i redditi dei figli minori a ciascuno dei coniugi in parti uguali nel solo caso in cui entrambi siano titolari di redditi propri, in quanto le ordinanze di rimessione non recano alcun cenno sulla rilevanza ne' sulle fattispecie concrete sottoposte all'esame dei giudici a quibus.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 3 della legge 12 novembre 1976, n. 751, nella parte in cui imputa i redditi dei figli minori a ciascuno dei coniugi in parti uguali nel solo caso in cui entrambi siano titolari di redditi propri, in quanto le ordinanze di rimessione non recano alcun cenno sulla rilevanza ne' sulle fattispecie concrete sottoposte all'esame dei giudici a quibus.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte