Ordinanza 29/1983 (ECLI:IT:COST:1983:29)
Massima numero 14606
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  14/01/1983;  Decisione del  14/01/1983
Deposito del 01/02/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 29/83. EDILIZIA URBANISTICA - INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE - CONCESSIONE AD EDIFICARE - PROCEDIMENTO - MANCATA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. IMPUGNATO - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 8, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, del d.l. 20 novembre 1981, n. 663 (concernente la concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale, e gli atti del relativo procedimento), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, 41, secondo e terzo comma, 42, secondo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., in quanto il decreto legge impugnato non e' stato convertito in legge nei termini previsti e l'ordinanza di rimessione difetta di motivazione in punto di rilevanza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 9  co. 2

Costituzione  art. 41  co. 2

Costituzione  art. 41  co. 3

Costituzione  art. 42  co. 2

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 104  co. 1

Altri parametri e norme interposte