Sentenza 30/1983 (ECLI:IT:COST:1983:30)
Massima numero 9539
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
28/01/1983; Decisione del
28/01/1983
Deposito del 09/02/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 30/83 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CITTADINANZA - FIGLIO DI MADRE CITTADINA E PADRE STRANIERO - ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO (PER NASCITA) - ESCLUSIONE IN VIA GENERALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 30/83 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CITTADINANZA - FIGLIO DI MADRE CITTADINA E PADRE STRANIERO - ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO (PER NASCITA) - ESCLUSIONE IN VIA GENERALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Non puo` contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di ciascun genitore a vedere attribuito ai figli il proprio 'status civitatis', sicche` l'attribuzione a titolo originario della sola cittadinanza paterna lede la posizione giuridica della madre e non e` necessaria a garantire l'unita` familiare, risolvendosi in superstite espressione di una inaccettabile diversita` di posizione giuridica e morale dei coniugi. Pertanto, l'art. 1, n. 1, L. 13 giugno 1912 n. 555, a tenor del quale e` cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 29, comma secondo, Cost. - nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. - cfr. S.n. 87/1975.
Non puo` contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di ciascun genitore a vedere attribuito ai figli il proprio 'status civitatis', sicche` l'attribuzione a titolo originario della sola cittadinanza paterna lede la posizione giuridica della madre e non e` necessaria a garantire l'unita` familiare, risolvendosi in superstite espressione di una inaccettabile diversita` di posizione giuridica e morale dei coniugi. Pertanto, l'art. 1, n. 1, L. 13 giugno 1912 n. 555, a tenor del quale e` cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 29, comma secondo, Cost. - nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. - cfr. S.n. 87/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 29
co. 2
Altri parametri e norme interposte