Sentenza 31/1983 (ECLI:IT:COST:1983:31)
Massima numero 11764
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
28/01/1983; Decisione del
28/01/1983
Deposito del 22/02/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 31/83 A. PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO - STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEGLI STATI DI TOSSICODIPENDENZA - LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685 - ATTRIBUZIONI DELLE REGIONI - SPETTANZA DELLE STESSE ATTRIBUZIONI ALLE PROVINCE NEL TRENTINO ALTO-ADIGE - OMESSA INDICAZIONE - ILLEGITTIMITA'COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 31/83 A. PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO - STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEGLI STATI DI TOSSICODIPENDENZA - LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685 - ATTRIBUZIONI DELLE REGIONI - SPETTANZA DELLE STESSE ATTRIBUZIONI ALLE PROVINCE NEL TRENTINO ALTO-ADIGE - OMESSA INDICAZIONE - ILLEGITTIMITA'COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Nella legge 22 dicembre 1975 n. 685 recante "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", l'omessa indicazione delle provincie di Trento e di Bolzano quali attributarie, in luogo della Regione Trentino Alto Adige, dei poteri conferiti dalla legge stessa agli organi regionali e` ingiustificata e lesiva degli artt. 8, n. 25, 9, n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige). La legge 22 dicembre 1975 n. 685 e` pertanto costituzionalmente illegittima nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e di Bolzano. - cfr. Sent. n. 190/1976.
Nella legge 22 dicembre 1975 n. 685 recante "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", l'omessa indicazione delle provincie di Trento e di Bolzano quali attributarie, in luogo della Regione Trentino Alto Adige, dei poteri conferiti dalla legge stessa agli organi regionali e` ingiustificata e lesiva degli artt. 8, n. 25, 9, n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige). La legge 22 dicembre 1975 n. 685 e` pertanto costituzionalmente illegittima nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e di Bolzano. - cfr. Sent. n. 190/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte