Sentenza 31/1983 (ECLI:IT:COST:1983:31)
Massima numero 11765
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  28/01/1983;  Decisione del  28/01/1983
Deposito del 22/02/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11764  11766  11767  11768


Titolo
SENT. 31/83 B. PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO - STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEGLI STATI DI TOSSICODIPENDENZA - NON RIENTRA NELLA MATERIA "ASSISTENZA (E BENEFICENZA PUBBLICA) - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO NELLA MATERIA "ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA" - LIMITE DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' - LIMITI DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI - POTERI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELLO STATO SULL'ATTIVITA' DELLE PROVINCE - ASSERITA' ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA.

Testo
L'attivita` di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza non rientra nella materia "assistenza (e beneficenza) pubblica"; ne` la competenza legislativa esclusiva attribuita alle province di Trento e di Bolzano nella suddetta materia e` illimitata perche` essa, attraverso il rinvio dell'art. 8 all'art. 4 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, incontra precisi ed invalicabili limiti tra i quali rientra anche quello del "rispetto degli obblighi internazionali". Al rispetto degli obblighi internazionali e` altresi` vincolata la competenza legislativa concorrente delle province di Trento e di Bolzano in ordine alla materia "igiene e sanita`" attraverso il rinvio dell'art. 9 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 all'art. 5 e di questo all'art. 4 del suddetto decreto (infondatezza delle questioni di legittimita` relativa alle norme - in particolare gli artt. 1 e 2 - della legge 22 dicembre 1975, n. 685) che, per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza assoggettano le regioni e quindi le province di Trento e di Bolzano, alle direttive, all'indirizzo ed al coordinamento del Ministero della sanita`, sollevate sul presupposto che le disposizioni impegnate sarebbero lesive della potesta` legislativa esclusiva delle province di Trento e di Bolzano in materia di "assistenza e beneficenza pubblica" e della competenza legislativa concorrente delle suddette province in materia di "igiene e sanita').

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte