Sentenza 31/1983 (ECLI:IT:COST:1983:31)
Massima numero 11768
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
28/01/1983; Decisione del
28/01/1983
Deposito del 22/02/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. N. 31/83 E. PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO - STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - MINISTERO DELLA SANITA' - UTILIZZAZIONE DIRETTA DI FONDI ED ISTITUZIONE DI CENTRI REGIONALI MEDICI IN CASO DI INERZIA DEGLI ORGANI REGIONALI - ATTIVITA' DOVUTA IN FORZA DI OBBLIGHI INTERNAZIONALI - ASSERITA ILLEGITTIMA' COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA.
SENT. N. 31/83 E. PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO - STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - MINISTERO DELLA SANITA' - UTILIZZAZIONE DIRETTA DI FONDI ED ISTITUZIONE DI CENTRI REGIONALI MEDICI IN CASO DI INERZIA DEGLI ORGANI REGIONALI - ATTIVITA' DOVUTA IN FORZA DI OBBLIGHI INTERNAZIONALI - ASSERITA ILLEGITTIMA' COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA.
Testo
La facolta` attribuita dagli artt. 103 e 107 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 al Ministero della sanita` di utilizzare direttamente, in caso di carenza degli organi regionali i fondi assegnati alle regioni per l'attivita` di prevenzione, cura e riabilitazione e di istituire in via provvisoria centri regionali medici e di assistenza sociale, qualora i Consigli regionali non provvedano nel termine, e` attivita` dovuta in forza degli obblighi assunti dallo Stato con la Convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 ratificata con la legge 5 giugno 1974 n. 412 e pertanto non puo` essere considerata lesiva degli artt. 4, n. 7 e 5, n. 2 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige.
La facolta` attribuita dagli artt. 103 e 107 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 al Ministero della sanita` di utilizzare direttamente, in caso di carenza degli organi regionali i fondi assegnati alle regioni per l'attivita` di prevenzione, cura e riabilitazione e di istituire in via provvisoria centri regionali medici e di assistenza sociale, qualora i Consigli regionali non provvedano nel termine, e` attivita` dovuta in forza degli obblighi assunti dallo Stato con la Convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 ratificata con la legge 5 giugno 1974 n. 412 e pertanto non puo` essere considerata lesiva degli artt. 4, n. 7 e 5, n. 2 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
Altri parametri e norme interposte