Ordinanza 32/1983 (ECLI:IT:COST:1983:32)
Massima numero 14607
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
28/01/1983; Decisione del
28/01/1983
Deposito del 22/02/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 32/83. TRIBUTI IN GENERE - PAGAMENTO - TERMINI - INOSSERVANZA - APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DELLA RISERVA DI LEGGE IN TEMA DI IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI E DI QUELLI SULLA DELEGAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA - IUS SUPERVENIENS: PROROGA DEI TERMINI PER L'APPLICABILITA' DELLE SANZIONI - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
ORD. 32/83. TRIBUTI IN GENERE - PAGAMENTO - TERMINI - INOSSERVANZA - APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DELLA RISERVA DI LEGGE IN TEMA DI IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI E DI QUELLI SULLA DELEGAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA - IUS SUPERVENIENS: PROROGA DEI TERMINI PER L'APPLICABILITA' DELLE SANZIONI - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Testo
Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 76 e 77, comma primo, Cost. - degli artt. 7 (che stabilisce i termini per i versamenti dei tributi in conto corrente postale), 8 (che stabilisce i termini per i versamenti diretti all'Erario), 92 (secondo cui e' posta, a carico di chi non esegua entro le prescritte scadenze il versamento dei tributi dovuti, una sopratassa proporzionale ai tributi stessi) e 98 (che stabilisce le modalita' di applicazione della sopratassa) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, postoche': in virtu' dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, entrata in vigore posteriormente alle ordinanze di rimessione, le sanzioni amministrative previste dall'art. 92 del d.P.R. 602/1973 non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento delle imposte o ritenute dovute; tale termine e' stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 1982 con l'art. 23 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516; i giudizi a quibus vertono tutti su sanzioni applicate ai sensi dell'art. 92 del citato d.P.R. n. 602/1973 per la violazione dei termini di pagamento dei tributi dovuti; di conseguenza, si rende necessario che le Commissioni tributarie remittenti accertino, alla stregua della sopravvenuta normativa, se le questioni proposte siano tuttora rilevanti.
Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 76 e 77, comma primo, Cost. - degli artt. 7 (che stabilisce i termini per i versamenti dei tributi in conto corrente postale), 8 (che stabilisce i termini per i versamenti diretti all'Erario), 92 (secondo cui e' posta, a carico di chi non esegua entro le prescritte scadenze il versamento dei tributi dovuti, una sopratassa proporzionale ai tributi stessi) e 98 (che stabilisce le modalita' di applicazione della sopratassa) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, postoche': in virtu' dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, entrata in vigore posteriormente alle ordinanze di rimessione, le sanzioni amministrative previste dall'art. 92 del d.P.R. 602/1973 non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento delle imposte o ritenute dovute; tale termine e' stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 1982 con l'art. 23 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516; i giudizi a quibus vertono tutti su sanzioni applicate ai sensi dell'art. 92 del citato d.P.R. n. 602/1973 per la violazione dei termini di pagamento dei tributi dovuti; di conseguenza, si rende necessario che le Commissioni tributarie remittenti accertino, alla stregua della sopravvenuta normativa, se le questioni proposte siano tuttora rilevanti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte