Ordinanza 32/1983 (ECLI:IT:COST:1983:32)
Massima numero 14607
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del  28/01/1983;  Decisione del  28/01/1983
Deposito del 22/02/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 32/83. TRIBUTI IN GENERE - PAGAMENTO - TERMINI - INOSSERVANZA - APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DELLA RISERVA DI LEGGE IN TEMA DI IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI E DI QUELLI SULLA DELEGAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA - IUS SUPERVENIENS: PROROGA DEI TERMINI PER L'APPLICABILITA' DELLE SANZIONI - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.

Testo
Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 76 e 77, comma primo, Cost. - degli artt. 7 (che stabilisce i termini per i versamenti dei tributi in conto corrente postale), 8 (che stabilisce i termini per i versamenti diretti all'Erario), 92 (secondo cui e' posta, a carico di chi non esegua entro le prescritte scadenze il versamento dei tributi dovuti, una sopratassa proporzionale ai tributi stessi) e 98 (che stabilisce le modalita' di applicazione della sopratassa) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, postoche': in virtu' dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, entrata in vigore posteriormente alle ordinanze di rimessione, le sanzioni amministrative previste dall'art. 92 del d.P.R. 602/1973 non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento delle imposte o ritenute dovute; tale termine e' stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 1982 con l'art. 23 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516; i giudizi a quibus vertono tutti su sanzioni applicate ai sensi dell'art. 92 del citato d.P.R. n. 602/1973 per la violazione dei termini di pagamento dei tributi dovuti; di conseguenza, si rende necessario che le Commissioni tributarie remittenti accertino, alla stregua della sopravvenuta normativa, se le questioni proposte siano tuttora rilevanti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte