Ordinanza 33/1983 (ECLI:IT:COST:1983:33)
Massima numero 14608
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
28/01/1983; Decisione del
28/01/1983
Deposito del 22/02/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 33/83. AGRICOLTURA - VENDITA DEL FONDO - SPETTANZA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PROPRIETARI VENDITORI DEL FONDO - PRETESO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA RICOSTITUZIONE DELLE UNITA' PRODUTTIVE - IUS SUPERVENIENS: NORME SUI CONTRATTI AGRARI - NON PREVEDE IL DIRITTO DI PRELAZIONE IN RIFERIMENTO AL FONDO - APPLICABILITA' ANCHE AI RAPPORTI IN CORSO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA (SUB SPECIE DI INDIVIDUAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA LEGGE) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 33/83. AGRICOLTURA - VENDITA DEL FONDO - SPETTANZA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PROPRIETARI VENDITORI DEL FONDO - PRETESO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA RICOSTITUZIONE DELLE UNITA' PRODUTTIVE - IUS SUPERVENIENS: NORME SUI CONTRATTI AGRARI - NON PREVEDE IL DIRITTO DI PRELAZIONE IN RIFERIMENTO AL FONDO - APPLICABILITA' ANCHE AI RAPPORTI IN CORSO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA (SUB SPECIE DI INDIVIDUAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA LEGGE) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma secondo, n. 2, della legge 14 agosto 1971, n. 817 (contenente disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice), nella parte in cui esclude che spetti il diritto di prelazione in favore del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita ove sugli stessi siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti, o enfiteuti coltivatori diretti anche nell'ipotesi che questi non abbiano esercitato il diritto di prelazione, in riferimento all'art. 3 Cost., per la diseguaglianza - che sarebbe non giustificata da plausibile motivo, ma fondata su una irrilevante differenza di situazioni - di trattamento fra il proprietario di un fondo che lo conduce direttamente (tenuto a rispettare nella vendita il diritto di prelazione verso i coltivatori diretti confinanti) e il proprietario del fondo su cui siano insediati coltivatori diretti (non tenuto a rispettare il diritto di prelazione), nonche' in riferimento all'art. 44, comma primo, Cost., perche' verrebbe limitata la ricostituzione delle unita' produttive nelle ipotesi in cui sul fondo in vendita vi siano mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti i quali non siano interessati all'acquisto. Nelle more dell'incidente e' entrata infatti in vigore la legge 3 maggio 1982, n. 203, con una nuova disciplina dei contratti agrari, la quale per un verso non prevede il diritto di prelazione in riferimento al fondo ma lo limita alle scorte nelle ipotesi descritte nell'art. 35 e per altro verso dispone all'art. 53 che la normativa si applica a tutti i rapporti, comunque in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, salvo che la sentenza sia gia' esecutiva, oppure con transazione stipulata in conformita' all'art. 23 legge 11/1971, ad eccezione di quanto disposto nell'art. 42, comma primo (diritto di ripresa), della stessa legge, e all'art. 58, comma secondo, secondo cui le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella nuova legge sono abrogate. Di conseguenza, non essendovi nella specie notizia di sentenze, comunque esecutive, rese o di transazioni stipulate nelle more del giudizio di costituzionalita', e in mancanza di interpretazioni giurisprudenziali o dottrinali sul se la omessa considerazione, nella nuova legge, del diritto di prelazione relativo al fondo sia da intendere quale esclusione del medesimo, s'impone una nuova valutazione della rilevanza della prospettata questione (sub specie di individuazione dell'ambito di applicazione della legge spravvenuta).
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma secondo, n. 2, della legge 14 agosto 1971, n. 817 (contenente disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice), nella parte in cui esclude che spetti il diritto di prelazione in favore del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita ove sugli stessi siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti, o enfiteuti coltivatori diretti anche nell'ipotesi che questi non abbiano esercitato il diritto di prelazione, in riferimento all'art. 3 Cost., per la diseguaglianza - che sarebbe non giustificata da plausibile motivo, ma fondata su una irrilevante differenza di situazioni - di trattamento fra il proprietario di un fondo che lo conduce direttamente (tenuto a rispettare nella vendita il diritto di prelazione verso i coltivatori diretti confinanti) e il proprietario del fondo su cui siano insediati coltivatori diretti (non tenuto a rispettare il diritto di prelazione), nonche' in riferimento all'art. 44, comma primo, Cost., perche' verrebbe limitata la ricostituzione delle unita' produttive nelle ipotesi in cui sul fondo in vendita vi siano mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti i quali non siano interessati all'acquisto. Nelle more dell'incidente e' entrata infatti in vigore la legge 3 maggio 1982, n. 203, con una nuova disciplina dei contratti agrari, la quale per un verso non prevede il diritto di prelazione in riferimento al fondo ma lo limita alle scorte nelle ipotesi descritte nell'art. 35 e per altro verso dispone all'art. 53 che la normativa si applica a tutti i rapporti, comunque in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, salvo che la sentenza sia gia' esecutiva, oppure con transazione stipulata in conformita' all'art. 23 legge 11/1971, ad eccezione di quanto disposto nell'art. 42, comma primo (diritto di ripresa), della stessa legge, e all'art. 58, comma secondo, secondo cui le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella nuova legge sono abrogate. Di conseguenza, non essendovi nella specie notizia di sentenze, comunque esecutive, rese o di transazioni stipulate nelle more del giudizio di costituzionalita', e in mancanza di interpretazioni giurisprudenziali o dottrinali sul se la omessa considerazione, nella nuova legge, del diritto di prelazione relativo al fondo sia da intendere quale esclusione del medesimo, s'impone una nuova valutazione della rilevanza della prospettata questione (sub specie di individuazione dell'ambito di applicazione della legge spravvenuta).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 44
co. 1
Altri parametri e norme interposte