Sentenza 37/1983 (ECLI:IT:COST:1983:37)
Massima numero 9662
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  28/01/1983;  Decisione del  28/01/1983
Deposito del 28/02/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 37/83 REGIONI A STATUTO ORDINARIO - LEGGE REGIONALE SULLA AMMISSIONE A SCUOLE E CORSI PROFESSIONALI DI LAVORATORI IN SERVIZIO PRESSO GLI ENTI OSPEDALIERI DELLA REGIONE - EFFICACIA LIMITATA NEL TEMPO (1980) - RICORSO STATALE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE A RICORRERE.

Testo
La legge regionale impugnata ha testualmente stabilito la propria operativita` fino all'anno 1980. Trattandosi di una legge la quale non ha potuto, ne` puo` trovare applicazione, e` pertanto cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. (Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimita` costituzionale promossa dal Governo - in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., ed all'art. 6 n. 21 del d.P.R. 14 gennaio 1972 - avverso la legge della Regione Lombardia approvata il 30 aprile 1975 e riapprovata il 4 dicembre 1975, recante "ammissione a scuole e corsi professionali di lavoratori in servizio presso gli enti ospedalieri della Regione Lombardia", la quale all'art. 1 prevede che i lavoratori ospedalieri "che svolgano o abbiano svolto mansioni superiori a quelle relative alla propria qualifica possano essere ammessi, senza limiti di eta` ai corsi ed alle scuole abilitanti all'esercizio delle mansioni stesse fino all'anno 1980" precisando inoltre al secondo comma che "il consiglio regionale puo` stabilire con propria deliberazione particolari modalita` per lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1^").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  14/01/1972  n. 4  art. 6  n.21