Sentenza 39/1983 (ECLI:IT:COST:1983:39)
Massima numero 9293
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
28/01/1983; Decisione del
28/01/1983
Deposito del 28/02/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 39/83 - CIRCOLAZIONE STRADALE - ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI MUTILATI E INVALIDI - VEICOLI INDICATI NELLA PATENTE - INOSSERVANZA - APPLICABILITA' DELL'ART.87 COMMA 7 D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N.393 . INAPPLICABILITA' DELL'ULTIMO COMMA DELLO STESSO ART.87 - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA.
SENT. 39/83 - CIRCOLAZIONE STRADALE - ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI MUTILATI E INVALIDI - VEICOLI INDICATI NELLA PATENTE - INOSSERVANZA - APPLICABILITA' DELL'ART.87 COMMA 7 D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N.393 . INAPPLICABILITA' DELL'ULTIMO COMMA DELLO STESSO ART.87 - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA.
Testo
L'unica sanzione applicabile ai mutilati e minorati fisici che guidino veicoli diversi da quelli indicati nel documento di abilitazione e` quella dell'arresto congiunto ad ammenda prevista dal comma 7 dell'art.87 del T.U. 15 giugno 1959, n.393, e senza fondamento si assume che il legislatore abbia previsto la piu` lieve pena alternativa per i mutilati ed invalidi che commettano un'azione piu` grave conducendo veicoli di categoria superiore da quelli per cui e` stata rilasciata la patente (l'ultimo comma dell'art.87 nel testo aggiunto dalla legge 14 febbraio 1974, n.62, si riferisce infatti solo ai conducenti fisicamente e psichicamente idonei). E' pertanto infondato il preteso contrasto tra il comma 7 dell'art.87 del T.U. 15 giugno 1959, n.393, e l'art.3 della Cost. sotto il profilo dell'irragionevolezza della norma.
L'unica sanzione applicabile ai mutilati e minorati fisici che guidino veicoli diversi da quelli indicati nel documento di abilitazione e` quella dell'arresto congiunto ad ammenda prevista dal comma 7 dell'art.87 del T.U. 15 giugno 1959, n.393, e senza fondamento si assume che il legislatore abbia previsto la piu` lieve pena alternativa per i mutilati ed invalidi che commettano un'azione piu` grave conducendo veicoli di categoria superiore da quelli per cui e` stata rilasciata la patente (l'ultimo comma dell'art.87 nel testo aggiunto dalla legge 14 febbraio 1974, n.62, si riferisce infatti solo ai conducenti fisicamente e psichicamente idonei). E' pertanto infondato il preteso contrasto tra il comma 7 dell'art.87 del T.U. 15 giugno 1959, n.393, e l'art.3 della Cost. sotto il profilo dell'irragionevolezza della norma.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 15/06/1959
n. 393
art. 87
legge 14/02/1974
n. 62
art. 5