Sentenza 41/1983 (ECLI:IT:COST:1983:41)
Massima numero 11391
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  28/01/1983;  Decisione del  28/01/1983
Deposito del 28/02/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 41/83. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SITUAZIONE PROCESSUALE DEL GIUDIZIO A QUO NON COINCIDENTE CON I PRESUPPOSTI DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA - CASO DI SPECIE: NOTIFICAZIONE DELL'INTERROGATORIO FORMALE AL CONTUMACE.

Testo
Al fine della rilevanza di una questione di legittimita` costituzionale e` necessaria la coincidenza dei presupposti della questione stessa con la situazione processuale del giudizio a quo. Conseguentemente non puo` sollevarsi questione di legittimita` costituzionale in materia di articolazione in capitoli dell'interrogatorio formale al contumace qualora dall'esame degli atti depositati presso la Corte Costituzionale non solo non risulti che vi sia stata una simile articolazione ma emergano addirittura dei dubbi sulla ricorrenza, nel caso di specie, degli estremi della contumacia (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 292, comma 1^, c.p.c. sollevata, in riferimento all'art. 24 comma 2^ Cost., per la parte in cui non prevede che con la ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale siano notificati alla parte contumace anche i capitoli dell'interrogatorio stesso).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte