Ordinanza 42/1983 (ECLI:IT:COST:1983:42)
Massima numero 12762
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ELIA  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  28/01/1983;  Decisione del  28/01/1983
Deposito del 28/02/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 42/83. REFERENDUM ABROGATIVO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA - PROMOTORI DI REFERENDUM ABROGATIVO E UFFICIO CENTRALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - SONO LEGITTIMATI.

Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni, proposto dal Comitato promotore del referendum abrogativo, degli artt. 1 e 1 bis d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 conv. in legge 31 marzo 1977 n. 91 (norme per l'applicazione dell'indennita' di contingenza) contro l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione,in relazione all'ordinanza con cui lo stesso Ufficio aveva deciso che le operazioni referendarie non avessero piu' corso per la sopravvenienza della legge 29 maggio 1982 n. 297, abrogativa delle disposizioni da sottoporre a referendum: infatti non e' dato alla Corte di censurare il merito di detta ordinanza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37  

legge  25/05/1970  n. 352  art. 39