Sentenza 48/1983 (ECLI:IT:COST:1983:48)
Massima numero 11661
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  28/01/1983;  Decisione del  28/01/1983
Deposito del 10/03/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11662  11663  11664  11665


Titolo
SENT. 48/83 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - NORME RIGUARDANTI LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - NON INCIDENZA DELLA NORMA IMPUGNATA NEL GIUDIZIO A QUO - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Nel giudizio amministrativo in cui si controverta della legittimita' di provvedimenti amministrativi regionali concernenti la pubblica utilita`, l'indifferibilita` e l'urgenza di determinati lavori nonche` l'occupazione dell'area da essi interessate, non ha alcuna incidenza la questione di legittimita` costituzionale di una norma riguardante la determinazione dell'indennita` di espropriazione. Tale questione e` infatti irrilevante, atteso che in materia la giurisdizione e` riservata al giudice ordinario. (E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 16, l. 22 ottobre 1971, n. 865, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.). - cfr. S.n. 5/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte