Sentenza 48/1983 (ECLI:IT:COST:1983:48)
Massima numero 11662
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  28/01/1983;  Decisione del  28/01/1983
Deposito del 10/03/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11661  11663  11664  11665


Titolo
SENT. 48/83 B. FUNZIONI AMMINISTRATIVE - DELEGA - ART. 118, TERZO COMMA, COST. - CRITERIO "NORMALE" PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE - VALUTAZIONE, AD OPERA DELLA REGIONE, DEI SOGGETTI DESTINATARI DELLA DELEGA - PRIMO TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI - MANCANZA DI UNA DISCIPLINA REGIONALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - POTERE DISCREZIONALE.

Testo
L'art. 118, terzo comma, Cost., nel prescrivere che la Regione eserciti le proprie funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici, detta i criteri "normali" per tale esercizio, alla stregua di valutazioni e scelte, rimesse alla Regione, che mal si prestavano ad essere operate sin dal primo trasferimento delle funzioni amministrative statali e senza aver potuto prima predisporre una nuova disciplina, del resto successivamente dettata, sia pure con ritardo, dalla Regione Emilia-Romagna.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 118  co. 3

Costituzione  art. 121

Altri parametri e norme interposte