Sentenza 48/1983 (ECLI:IT:COST:1983:48)
Massima numero 11663
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
28/01/1983; Decisione del
28/01/1983
Deposito del 10/03/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 48/83 C.REGIONI IN GENERE - ART. 121 COST. - CONSIGLIO, GIUNTA E PRESIDENTE DELLA GIUNTA COME ORGANI NECESSARI DELLA REGIONE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DOTATI DI RILEVANZA ESTERNA - SONO ADOTTABILI ANCHE DA ORGANI E SOGGETTI DIVERSI - GIUNTA REGIONALE "QUALE ORGANO ESECUTIVO DELLE REGIONI" - DELEGA DI FUNZIONI GIUNTALI A SINGOLI ASSESSORI - LESIONE ART. 121 COST. - ESCLUSIONE.
SENT. 48/83 C.REGIONI IN GENERE - ART. 121 COST. - CONSIGLIO, GIUNTA E PRESIDENTE DELLA GIUNTA COME ORGANI NECESSARI DELLA REGIONE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DOTATI DI RILEVANZA ESTERNA - SONO ADOTTABILI ANCHE DA ORGANI E SOGGETTI DIVERSI - GIUNTA REGIONALE "QUALE ORGANO ESECUTIVO DELLE REGIONI" - DELEGA DI FUNZIONI GIUNTALI A SINGOLI ASSESSORI - LESIONE ART. 121 COST. - ESCLUSIONE.
Testo
L'art. 121, primo comma, Cost., disponendo che "sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente" non ha inteso dettare un elenco esaustivo degli uffici regionali competenti ad adottare atti provvisti di rilevanza esterna, ma semplicemente ha indicato gli organi necessari della Regione e non esclude percio` che i provvedimenti amministrativi regionali possano essere adottati per mezzo di organi o soggetti diversi, purche` non venga compromessa la posizione di "organo esecutivo delle regioni" espressamente attribuita alla Giunta dall'art. 121, terzo comma, Cost.. Non puo` pertanto affermarsi che la delega delle funzioni giuntali agli assessori sia in ogni caso lesiva dell'art. 121 Cost..
L'art. 121, primo comma, Cost., disponendo che "sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente" non ha inteso dettare un elenco esaustivo degli uffici regionali competenti ad adottare atti provvisti di rilevanza esterna, ma semplicemente ha indicato gli organi necessari della Regione e non esclude percio` che i provvedimenti amministrativi regionali possano essere adottati per mezzo di organi o soggetti diversi, purche` non venga compromessa la posizione di "organo esecutivo delle regioni" espressamente attribuita alla Giunta dall'art. 121, terzo comma, Cost.. Non puo` pertanto affermarsi che la delega delle funzioni giuntali agli assessori sia in ogni caso lesiva dell'art. 121 Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 121
Altri parametri e norme interposte