Sentenza 48/1983 (ECLI:IT:COST:1983:48)
Massima numero 11664
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  28/01/1983;  Decisione del  28/01/1983
Deposito del 10/03/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11661  11662  11663  11665


Titolo
SENT. 48/83 D. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE - ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI - COLLEGIALITA' - PROVVEDIMENTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE - ATTRIBUZIONE ALLA GIUNTA CON I LIMITI STABILITI DALLE LEGGI REGIONALI - ESERCIZIO DI FUNZIONI DELLA GIUNTA - CONFERIMENTO, CON LEGGE REGIONALE, AD ORGANI SUBORDINATI ALLA GIUNTA - AMMISSIBILITA'.

Testo
L'art. 25, secondo comma, dello Statuto della Regione Emilia- Romagna, che stabilisce la collegialita` della responsabilita` e dell'esercizio delle attribuzioni della Giunta, va interpretato alla luce dell'art. 24, terzo comma, n. 11, dello stesso Statuto, concernente le attribuzioni della Giunta.Tra tali attribuzioni, infatti, rientra l'adozione dei "provvedimenti di ordinaria amministrazione", ma nei soli limiti stabiliti dalle leggi regionali che, pertanto, possono conferire l'esercizio di quelle funzioni della Giunta ad organi ad essa subordinati, inclusi gli assessori regionali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Emilia Romagna    n. 0  art. 25  

statuto regione Emilia Romagna    n. 0  art. 24    co. 3