Sentenza 48/1983 (ECLI:IT:COST:1983:48)
Massima numero 11665
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
28/01/1983; Decisione del
28/01/1983
Deposito del 10/03/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 48/83 E. REGIONI IN GENERE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE REGIONALE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DELEGA DI FUNZIONI DELLA GIUNTA AD UN SINGOLO ASSESSORE - ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA REGIONE - STATUTO REGIONALE - DELEGA PER LA GENERALITA' DELLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA - ORDINE DELLE COMPETENZE DEGLI ORGANI REGIONALI FISSATO DALLO STATUTO - LIMITE DELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 48/83 E. REGIONI IN GENERE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE REGIONALE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DELEGA DI FUNZIONI DELLA GIUNTA AD UN SINGOLO ASSESSORE - ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA REGIONE - STATUTO REGIONALE - DELEGA PER LA GENERALITA' DELLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA - ORDINE DELLE COMPETENZE DEGLI ORGANI REGIONALI FISSATO DALLO STATUTO - LIMITE DELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Sebbene l'"ordinamento degli uffici" regionali rientri nella competenza legislativa della Regione a norma dell'art. 117 Cost., la legislazione regionale deve tuttavia in tal campo uniformarsi allo Statuto che, quanto l'art. 123 Cost. "stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione". La norma legislativa regionale - nella specie, dell'Emilia-Romagna - che consente la delega nell'adozione di atti amministrativi della Giunta regionale a un singolo assessore, con riferimento al complesso delle attribuzioni della Giunta e non solo ai provvedimenti di ordinaria amministrazione, previsti dallo Statuto regionale (art. 24, terzo comma, n. 11) e` in contrasto con l'ordine delle competenze degli organi regionali fissato dallo Statuto e si risolve pertanto nella violazione del precetto costituzionale. L'art. 4, secondo comma, della legge reg. Emilia-Romagna 11 ottobre 1972, n. 9, e` pertanto costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole "o a singoli componenti della Giunta stessa". - cfr. S.n. 10/1980.
Sebbene l'"ordinamento degli uffici" regionali rientri nella competenza legislativa della Regione a norma dell'art. 117 Cost., la legislazione regionale deve tuttavia in tal campo uniformarsi allo Statuto che, quanto l'art. 123 Cost. "stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione". La norma legislativa regionale - nella specie, dell'Emilia-Romagna - che consente la delega nell'adozione di atti amministrativi della Giunta regionale a un singolo assessore, con riferimento al complesso delle attribuzioni della Giunta e non solo ai provvedimenti di ordinaria amministrazione, previsti dallo Statuto regionale (art. 24, terzo comma, n. 11) e` in contrasto con l'ordine delle competenze degli organi regionali fissato dallo Statuto e si risolve pertanto nella violazione del precetto costituzionale. L'art. 4, secondo comma, della legge reg. Emilia-Romagna 11 ottobre 1972, n. 9, e` pertanto costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole "o a singoli componenti della Giunta stessa". - cfr. S.n. 10/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte
statuto regione Emilia Romagna
n. 0
art. 25
co. 2