Sentenza 49/1983 (ECLI:IT:COST:1983:49)
Massima numero 9296
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  28/01/1983;  Decisione del  28/01/1983
Deposito del 10/03/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 49/83 - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SU PENA ACCESSORIA SOLLEVATA DOPO L'AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITA' E LA CONDANNA DELL'IMPUTATO - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA' - SPECIE: PERDITA DEL GRADO EX ART.230 C.P.M.P..

Testo
Il giudice che abbia affermato la responsabilita` penale dell'imputato ed abbia inflitto la pena principale si e` definitivamente spogliato del giudizio. E' pertanto inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita` costituzionale della pena accessoria sollevata dal giudice dopo la condanna alla pena principale, conseguendo ipso iure la pena accessoria alla sentenza di condanna (nella specie la perdita del grado ex art.230 c.p.m.p.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte